Rischi catastrofali

Ultimamente siamo sempre più testimoni di eventi catastrofali di grandi magnitudo, che vanno dalle inondazioni ai terremoti, con conseguenze veramente devastanti a livello economico (e non solo).
In Italia, nel biennio 2022-23, gli eventi più distruttivi sono stati la frana occorsa ad Ischia a novembre 2022 e le alluvioni che hanno colpito le regioni Marche a settembre 2022 e l’Emilia-Romagna a maggio 2023. Quest’ultimo evento è stato particolarmente devastante, tanto da causare 4.2 miliardi di danni a fiumi, strade e infrastrutture pubbliche, 2.1 miliardi di danni ai privati, 1.2 miliardi alle imprese e 1.1 miliardi al comparto agricolo per un totale vicino ai 9 miliardi di euro.
Per tale motivo, nella Legge di Bilancio 2024, arriva l’obbligo di copertura assicurativa contro questo tipo di eventi che, pur essendo di raro accadimento, quando si manifestano portano con sé danni inimmaginabili. Vediamo nel dettaglio i contenuti della manovra e cosa si intende per i cosiddetti rischi catastrofali, oggetto dell’articolo 1 commi dal 101 al 113.

RISCHI CATASTROFALI: COSA SI INTENDE?

Ci sono due tipi di coperture assicurative che offrono protezione contro gli eventi meteorologici estremi: le polizze eventi atmosferici e le polizze eventi catastrofali. Mentre le prime coprono i danni alle proprietà o agli edifici causati da eventi come sovraccarico di neve, pioggia, uragani e bufere, le seconde assicurano i danni causati da eventi calamitosi. Nello specifico, i rischi catastrofali, in base alla legge di Bilancio 2024, sono definiti come: sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni.
Da statistiche recenti condotte da ANIA su un campione di grandi, medie e piccole aziende, risulta che nel 2022 l’estensione agli altri eventi naturali (grandine, vento forte, eccesso di pioggia o di neve) è quasi sempre presente per tutte le tipologie di imprese, mentre l’estensione al terremoto e alle alluvioni viene stipulata da quasi la totalità delle imprese grandi, da circa i due terzi delle imprese medie, da un quarto di quelle piccole e da una percentuale molto trascurabile per le imprese micro.

Tenuto conto di questi dati, il Governo, nella Legge di bilancio 2024, ha messo proprio in evidenza la necessità per tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, di essere coperte in caso di calamità naturali di estrema intensità. Vediamolo nello specifico.

LEGGE DI BILANCIO 2024: LA NOVITA’ PER IL COMPARTO ASSICURATIVO

A chi è rivolto l’obbligo

La Legge di Bilancio 2024 prevede che le aziende con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni cagionati da eventi catastrofali quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. L’obbligo riguarda la copertura assicurativa dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali.

Condizioni previste dalla Legge

Il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del Made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.

Garanzie

Le compagnie assicurative potranno assumere il rischio “direttamente, in coassicurazione o in forma consortile” e godranno di una riassicurazione garantita dalla Sace S.p.a., controllata dal ministero dell’Economia, “a condizioni di mercato“: a fronte del pagamento di un premio, il gruppo concederà una copertura fino al 50% degli indennizzi che le assicurazioni dovranno pagare a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto, fino ad esaurimento delle risorse stanziate per ciascuna annualità, dal 2024 al 2026.

Inadempienza delle disposizioni di Legge

In base alla manovra, le aziende che non provvederanno ad assicurare entro il termine perentorio del 31/12/2024 i loro beni contro i danni da eventi atmosferici di forte intensità saranno escluse da sovvenzioni o eventuali aiuti dello Stato.

Sanzioni amministrative

Se da una parte vi è l’obbligo delle aziende a stipulare tale copertura, dall’altra vi è l’impegno delle Compagnie Assicurative a contrarre: il comma 107 della Legge di Bilancio 2024 cita che “il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle Imprese di Assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.”

Chi è escluso dall’obbligo?

Tali disposizioni non sono applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all’articolo 2135 del Codice civile), per i quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge di bilancio 2022.
Altra fascia al momento esclusa dall’obbligo è quella delle abitazioni private.
Resta inteso che è impossibile assicurare le imprese i cui beni immobili siano gravati dall’abusivismo, ovvero che hanno i fabbricati gravati da abuso edilizio, o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, gravati quindi da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Dubbi interpretativi

La Legge presenta alcuni dubbi interpretativi che solo il tempo potrà chiarire: da qui a fine anno ci aspettiamo ulteriori decreti o note informative chiarificative e rimaniamo in attesa di conoscere l’operatività e l’interpretazione delle Compagnie. Eventuali aggiornamenti in merito saranno trattati sempre in questa sede.

 


I rischi catastrofali solitamente sono un’estensione della polizza incendio e possono essere garantiti, su richiesta, sia per i danni diretti che per quelli indiretti. In alternativa possiamo assicurare il rischio con una polizza catastrofali a sé stante, così come riusciamo a garantire la copertura degli eccessi in formula excess los, che permette di avere una soluzione completa, in quanto copre quella percentuale di rischio non inclusa nella polizza base. Nell’analisi preliminare, per poter procedere ad una quotazione, si raccolgono diversi dati sul fabbricato o capannone:

  • informazioni sull’ubicazione, per esempio tipologia di terreno, zona, vicinanza a corsi d’acqua etc.;
  • informazioni sui materiali e le caratteristiche di costruzione, per capire per esempio se possiede o no le caratteristiche antisismiche necessarie, etc.
  • dati ricavati dall’INGV, ovvero l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Le informazioni raccolte vengono poi trasmesse alle compagnie assicurative per individuare la polizza più adatta e che copra possibili eventi di impatto catastrofale per l’impresa. Assicurarsi in tal senso risulta necessario ma non solo: la prevenzione è un altro fattore fondamentale. Se il fabbricato è in zona sismica ma non è costruito con una struttura antisismica, l’imprenditore dovrà provvedere a miglioramenti edilizi volti a limitare il più possibile i danni in caso di terremoto. Inoltre, tra i bonus offerti dallo Stato, uno è dedicato agli interventi di messa in sicurezza degli edifici situati in zone a rischio sismico. Si tratta del Sismabonus, che consiste in una detrazione fiscale sulle spese sostenute per la realizzazione di questi interventi.

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