ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI Secondo il Codice delle Assicurazioni nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente: – infortuni, – malattia, – corpi di veicoli terrestri, – corpi di veicoli ferroviari, – corpi di veicoli aerei, – corpi di veicoli marittimi, – merci trasportate, – incendio ed elementi naturali, – altri danni ai beni (ogni danno subito dai beni causato dalla grandine o dal gelo, nonchè da qualsiasi altro evento, quale il furto), – responsabilità civile autoveicoli terrestri, – responsabilità civile aeromobili, – responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, – responsabilità civile generale, – credito, – cauzione, – perdite pecuniarie di vario genere, -tutela legale, – assistenza.

ASSICURAZIONE SULLA VITA Secondo il Codice delle Assicurazioni nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente: – le assicurazioni sulla durata della vita umana, – le assicurazioni di nuzialità e di natalità, – le assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento, – l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità, – le operazioni di capitalizzazione, – le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.

ATTIVITÀ ASSICURATIVA L’assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un’impresa di assicurazione.

ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI O RISCHIO ASSUNTO IN REGIME DI LIBERTÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI L’attività che un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un’impresa assume ad uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio.

ATTIVITÀ IN REGIME DI STABILIMENTO O RISCHIO ASSUNTO IN REGIME DI STABILIMENTO L’attività che un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un’impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio.

ATTIVITÀ RIASSICURATIVA L’assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o retrocessi da un’impresa di riassicurazione.

AUTORITÀ DI VIGILANZA L’autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo.

CARTA VERDE Certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

CODICE DELLA STRADA Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

CONSAP La Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.

CREDITO DI ASSICURAZIONE Ogni importo dovuto da un’impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 3 del Codice delle Assicurazioni, nell’ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un’impresa di assicurazione, prima dell’avvio delle procedure di liquidazione dell’impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.

FONDO DI GARANZIA Un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione.

FONDO DI GARANZIA DELLE VITTIME DELLA CACCIA Il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall’articolo 303.

FONDO DI GARANZIA DELLE VITTIME DELLA STRADA Il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall’articolo 285.

FRANCHIGIA La franchigia è la quota di danno a carico dell’assicurato costituita da un importo espresso in valore economico ed è prefissata dalle parti. Tale importo sarà sempre detratto ad ogni indennizzo. Pertanto, se un danno risultante da un sinistro fosse inferiore alla franchigia stabilita, non si farà luogo ad alcun indennizzo.

GRANDI RISCHI Si intendono per grandi rischi quelli di seguito indicati: 1) – corpi di veicoli ferroviari, – corpi di veicoli aerei, – corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, – merci trasportate, – r.c. aeromobili e – r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali salvo quanto previsto al numero 3); 2) – credito e – cauzione, qualora l’assicurato eserciti professionalmente un’attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività; 3) – corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari, – incendio ed elementi naturali, – altri danni ai beni, – r.c. autoveicoli terrestri, – r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali per quanto riguarda i natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 123, – r.c. generale e – perdite pecuniarie, purché l’assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell’attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l’importo del volume d’affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l’assicurato sia un’impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo.

IMPRESA DI ASSICURAZIONE La società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta.

IMPRESA DI ASSICURAZIONE AUTORIZZATA IN ITALIA OVVERO IMPRESA DI ASSICURAZIONE ITALIANA La società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2 del Codice delle Assicurazioni.

IMPRESA DI ASSICURAZIONE COMUNITARIA La società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta.

IMPRESA DI ASSICURAZIONE EXTRACOMUNITARIA La società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2 del Codice delle Assicurazioni.

IMPRESA DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA Una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell’assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.

IMPRESA DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA MISTA Una società controllante diversa da un’impresa di assicurazione, da un’impresa di assicurazione extracomunitaria, da un’impresa di riassicurazione, da un’impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un’impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario della vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, semprechè almeno una delle sue imprese controllate sia un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica.

IMPRESA DI RIASSICURAZIONE La società autorizzata all’esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell’accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione.

IMPRESA DI RIASSICURAZIONE CAPTIVE Un’impresa di riassicurazione controllata da un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un’impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l’impresa di riassicurazione captive.

IMPRESA DI RIASSICURAZIONE EXTRACOMUNITARIA La società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l’esercizio dell’attività riassicurativa.

IMPRESA FINANZIARIA Un’impresa costituita da uno dei seguenti soggetti: 1) un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell’articolo 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE; 2) un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o un’impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 3) un’impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; 4) un’impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE.

IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

LOCALIZZAZIONE La presenza di attività mobiliari ed immobiliari all’interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili.

MARGINE DI SOLVIBILITÀ DISPONIBILE Il patrimonio dell’impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali.

MARGINE DI SOLVIBILITÀ RICHIESTO Ammontare minimo del patrimonio netto del quale l’impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta.

MERCATO REGOLAMENTATO Un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell’intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all’OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria.

NATANTE Qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica.

ORGANISMO DI INDENNIZZO ITALIANO L’organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall’articolo 296.

PARTECIPAZIONI Le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.

PORTAFOGLIO DEL LAVORO DIRETTO ITALIANO Tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi.

PORTAFOGLIO DEL LAVORO INDIRETTO ITALIANO I contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l’impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l’impresa cedente sia un’impresa avente la sede legale in altro Stato.

PREMIO (o i premi, quando si tratta di più pagamenti periodici) costituisce sostanzialmente il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia e viene calcolato dall’impresa sulla base della valutazione del rischio che intende assumere ovvero sulla base della probabilità che si verifichi il fatto dannoso coperto da garanzia, cioè il sinistro.

PRODOTTI ASSICURATIVI Tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell’esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all’articolo 2 del Codice delle Assicurazioni.

RAMO DI ASSICURAZIONE La classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l’attività che l’impresa può esercitare al rilascio dell’autorizzazione.

RETROCESSIONE Cessione dei rischi assunti in riassicurazione.

RIASSICURAZIONE FINITE Una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l’intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo; 2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto.

SCOPERTO Consiste in una clausola contrattuale in base alla quale una percentuale del danno, da dedurre dall’indennizzo, rimane a carico del contraente nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

SEDE SECONDARIA O SUCCURSALE Una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività assicurativa o riassicurativa.

SOCIETÀ VEICOLO Qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l’emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo.

STABILIMENTO La sede legale od una sede secondaria di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

STATO ADERENTE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO Uno Stato aderente all’accordo di estensione della normativa dell’Unione europea in materia, fra l’altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all’Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300.

STATO MEMBRO Uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione europea.

STATO MEMBRO D’ORIGINE Lo Stato membro dell’Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell’impresa di assicurazione che assume l’obbligazione o il rischio o dell’impresa di riassicurazione.

STATO MEMBRO DELL’OBBLIGAZIONE Lo Stato membro nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro sede della stessa cui si riferisce il contratto.

STATO MEMBRO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI Lo Stato membro dell’obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l’obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro.

STATO MEMBRO DI STABILIMENTO Lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento dal quale l’impresa opera.

STATO MEMBRO DI UBICAZIONE DEL RISCHIO 1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l’assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; 2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l’assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; 3) lo Stato membro in cui l’assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 4) lo Stato membro in cui l’assicurato ha il domicilio, ovvero, se l’assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 4-bis) lo Stato membro di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione; 4-ter) lo Stato membro in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo.

STATO TERZO Uno Stato che non è membro dell’Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo.

STRETTI LEGAMI Il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 1) un legame di controllo ai sensi dell’articolo 72 del Codice delle Assicurazioni; 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società cil rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 1) un legame di controllo ai sensi dell’articolo 72 del Codice delle Assicurazioni; 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un’influenza notevole ancorché non dominante; 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione; 4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell’impresa. L’IVASS, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

TESTO UNICO BANCARIO Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

TESTO UNICO DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

TESTO UNICO IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni.

UFFICIO CENTRALE ITALIANO L’ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall’ordinamento comunitario e italiano.

UFFICIO NAZIONALE DI ASSICURAZIONE L’organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l’autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli.

UNITÀ DA DIPORTO Il natante definito all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.

VEICOLO Qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.