Decreto Attuativo Legge Gelli-Bianco

Con la Legge 24/2017, comunemente conosciuta come “Legge Gelli-Bianco“, è stata attuata un’importante riforma del sistema sanitario italiano, volta a migliorare la sicurezza delle cure, ridurre il contenzioso in ambito medico e garantire una maggiore tutela per i pazienti.

L’art. 10, comma 6, di tale Legge ha introdotto un obbligo di assicurazione RCT/O a carico delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie Pubbliche e Private e per gli Esercenti le professioni sanitarie, rimandando la determinazione in dettaglio ad un decreto attuativo.

A distanza di sette anni, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo (n. 232 del 15 dicembre 2023) che disciplina le modalità di copertura del rischio da responsabilità civile sanitaria. In particolare tale provvedimento, entrato in vigore il 16 marzo 2024, stabilisce i requisiti minimi tanto delle polizze assicurative (sia delle strutture sanitarie che dei professionisti) quanto delle “altre misure analoghe di copertura del rischio”.

Vediamo nel dettaglio cosa viene stabilito sul tema dei massimali minimi.

Massimali minimi di garanzia obbligatori delle polizze assicurative di strutture sanitarie e professionisti sanitari

Le disposizioni del decreto sono particolarmente dettagliate per quanto riguarda i massimali di copertura, i quali vengono calibrati in base al livello di rischio associato alle diverse pratiche mediche. Per esempio, si distingue tra professionisti che effettuano procedure chirurgiche e coloro che non le effettuano, assegnando massimali di garanzia che oscillano tra 1.000.000 e 3.000.000 di euro per sinistro. Questa scala di valori è progettata per riflettere adeguatamente il grado di esposizione al rischio e assicurare che ogni entità e professionista nel settore sanitario possa operare con la tranquillità di una copertura sufficiente.

Vediamoli nel dettaglio.

Per gli Esercenti le professioni sanitarie sono previsti i seguenti massimali minimi di garanzia per le polizze di assicurazione:

Per sinistro

Per anno
e per sinistri in serie

Sanitari che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto

€ 1.000.000

€ 3.000.000

Sanitari che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto

€ 2.000.000

€ 6.000.000

Mentre per le Strutture Sanitarie e Sociosanitarie Pubbliche e Private sono previsti i seguenti massimali minimi di garanzia:

Per sinistro

Per anno
e per sinistri in serie

Strutture ambulatoriali, Poliambulatori che non eseguono prestazioni erogabili esclusivamente in ambulatori protetti e Laboratori di Analisi (no Odontoiatria)

€ 1.000.000

€ 3.000.000

Per le Strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, o che svolgono attività odontoiatrica e per le strutture socio-sanitarie

€ 2.000.000

€ 6.000.000

Per le Strutture che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto

€ 5.000.000

€ 15.000.000

Per quanto riguarda le tempistiche di adeguamento delle coperture assicurative a tali requisiti, il provvedimento fa riferimento a 24 mesi di tempo, lasciando tuttavia alcuni dubbi interpretativi. Per tale motivo consigliamo di adeguarsi fin da subito alle nuove soluzioni di RC Sanitaria sia per i nuovi rischi che per il rinnovo delle coperture con scadenza successiva al 16 marzo 2024.

Decreto Attuativo 232/2023: cos’altro serve sapere

Il Decreto attuativo della Legge Gelli – Bianco precisa alcuni ambiti di applicazione tra i quali:

  1. i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 10 della Legge per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie;
  2. i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure in assunzione diretta del rischio, di cui al comma 1 dell’articolo 10 della Legge;
  3. le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione;
  4. la previsione nel bilancio delle strutture di un Fondo Rischi e di un Fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

 

Tra le altre novità introdotte, possiamo citare:

  • Definizioni univoche: essenziali per una corretta definizione delle polizze assicurative;
  • Responsabilità solidale: gli assicuratori hanno l’obbligo di fornire una copertura per l’intera responsabilità, fatto salvo il diritto di rivalsa nell’ipotesi di corresponsabilità tra i vari soggetti coinvolti (responsabilità solidale)
  • Variazione dei premi secondo un sistema di c.d. Bonus Malus: i premi assicurativi potranno variare in aumento o in diminuzione sulla base dell’andamento di sinistri e circostanze;
  • Retroattività decennale minima, con mantenimento della data di retroattività della prima polizza acquistata con lo stesso Assicuratore senza soluzione di continuità;
  • Ultrattività decennale nei casi di cessazione definitiva dell’attività professionale;
  • Obbligo di notifica di un sinistro o di una circostanza entro 30 giorni dalla conoscenza o ricezione della richiesta;
  • Limitazioni al Diritto di Recesso dell’Assicuratore: dopo la denuncia del sinistro o del suo risarcimento, l’Assicuratore non può recedere dal contratto, tranne nei casi di condotta gravemente colposa ripetuta.

L’introduzione del decreto attuativo della Legge Gelli – Bianco rappresenta un importante aggiornamento normativo per il mondo della sanità italiana e segna un punto di svolta per quanto riguarda le polizze assicurative obbligatorie nel settore sanitario. Stabilendo requisiti chiari e massimali di garanzia adeguati, il decreto garantisce una maggiore protezione sia per i professionisti che per i pazienti, contribuendo ad elevare gli standard di sicurezza e qualità delle cure.

In conclusione l’uscita di tale testo, atteso da anni, avviene in un momento particolare che richiede da parte dei professionisti del settore sanitario una attenta riflessione e valutazione in concerto con gli esperti del settore, anche assicurativo, al fine di garantire un adeguato allineamento degli strumenti di tutela alle obbligazioni imposte dalla norma, soprattutto in ordine alle rivalse.